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REGOLAMENTO DELLE
SEZIONI ASPROFLOR
(Approvato il 14/04/1997)
Rapporti tra associazione e Sezioni Provinciali o Interprovinciali
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Art. 1
Ai sensi dell'art. 1 dello statuto sono istituite le sezioni Provinciali
e/o Interprovinciali.
Fanno parte della sezione provinciale o interprovincialre tutti i soci,
singoli o associati, le cui aziende o sedi legali ricadano nella provincia
o zona, in oggetto.
L'appartenenza alla Sezione si determina automaticamente all'atto della
loro assunzione a socio.
Art. 2
La Sezione è una articolazione territoriale con autonomia organizzata,
consultiva e gestionale dell'Associazione priva di compiti di
rappresentanza esterna, fatto salvo il caso in cui gli sia espressamente
conferita dall'Associazione.
Art. 3
Compiti della Sezione:
collaborare all'attuazione, nell'ambito del territorio di competenza, di
quanto deliberato dal Consiglio direttivo e dell'Assemblea
dell'Associazione; promuovere e coordinare per conto dell'Associazione ed
in osservanza ai suoi programmi, l'assistenza tecnica specialistica degli
associati;
informare il Consiglio Direttivo su quanto di tecnico, commerciale,
organizzativo si sta attuando nella provincia o provincie, onde migliorare
le forme di intervento dell'Associazione; curare la divulgazione di
notizie, dati tecnici e risultati di sperimentazione; curare, per conto
dell'Associazione in osservanza alle norme di funzionamento, la raccolta e
la trasmissione dati in merito alla tenuta del libro di carico e scarico,
quale strumento di controllo dell'Associazione sui propri soci; proporre
al Consiglio direttivo particolari forme di intervento interessanti
l'ambito territoriale di competenza; promuovere accordi e collaborazioni
con le Organizzazioni Professionali, Cooperative ed altri Enti operanti
nell'area di competenza, per l'attuazione di programmi di lavorazione,
stoccaggio, commercializzazione o altre iniziative assunte del consiglio
Direttivo; realizzare quanto altro sarà deliberato dal Consiglio Direttivo
relativamente a quell'ambito provinciale o interprovinciale.
Art. 4
E' istituito presso la Sezione il Comitato Provinciale o
Interprovinciale.
Il Comitato Provinciale o Interprovinciale viene nominato dagli associati
della Sezione in occasione dell'assemblea o delle Assemblee parziali
dell'Associazione convocate secondo le norme previste dallo Statuto
Sociale.
I componenti del Comitato Provinciale o Interprovinciale non possono
essere meno di tre.
Il comitato resta in carica tre anni e viene rieletto in concomitanza con
il Consiglio Direttivo.
Fanno parte di diritto del Comitato Provinciale o Interprovinciale i
componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione della provincia o
delle provincie di appartenenza.
Art. 5
Il Comitato Provnciale o Interprovinciale nomina il proprio interno
il sio Presidente che farà parte di diritto, con voto consultivo, del
Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Art. 6
Per ogni attività economica esercitata dalle singole sezioni, sarà
riconosciuta una quota parte alla Associazione Regionale che verrà
stabilita con delibera consigliare.
Art. 7
Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme
stabilite dallo Statuto Sociale dell'Associazione
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