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Atti ufficiali:

STATUTO dell'Associazione Regionale "Asproflor Piemonte"

REGOLAMENTO delle sezioni "Asproflor Piemonte"
IL DIRETTIVO al 30 Giugno 2003


STATUTO dell' Associazione Regionale "ASPROFLOR PIEMONTE"


TITOLO I
COSTITUZIONE - DURATA -SCOPO DELL' ASSOCIAZIONE
ART. 1

Ai sensi e per gli effetti del Reg. CEE 19 giugno 1978 n. 1360, della Legge 20 Ottobre 1978 n. 674 e della Legge Regionale n. 27 del 22 Aprile 1980 è costituita, con sede in via Belfiore n. 61 - torino, presso la federazione Regionale Coltivatori Diretti, un' Associazione denominata "Asproflor Piemonte".

L' Associazione svolge la propria attività nell'area territoriale ed amministrativa della Regione Piemonte, nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricultura che si producono e commercializzano nell'ambito territoriale della zona stessa, d' ordinario delegando quei compiti di impresa di cui alla lettera i) dell'articolo 4, alle cooperative agricole di vario grado, ai termini del tittolo 2 del Regolamento suddetto.

L' Associazione si articola in sezioni provinciali.

ART. 2

L' associazione ha durata sino al 31 Dicembre 2010 (trentuno dicembre duemiladieci) salvo proroga deliberata dall' assemblea.

ART. 3

L' Associazione può partecipare ad altre organizzazioni od enti i quali, senza scopo di lucro, si propongano di contribuire, direttamente od indirettamente, al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comunitaria; in particolare può far parte di unioni di associazioni di grado superiore che perseguano rispettivamente gli stessi obiettivi della associazione, promuovendone anche la costituzione.

ART. 4

L' Associazione, senza fine di lucro, ha per scopo la valorizzazione delle produzioni di piante vive e dei prodotti della floricultura e della loro commercializzazione in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria, e la programmazione agricola nazionale e regionale.

L' Associazione si propone di ovviare, attraverso l' organizzazione dei produttori, alle carenza strutturali in materia di offerta e commercializzazione delle produzioni di painte vive e di fiori e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l' Associazione:

a) determina, con afficacia vincolante per i propri associati, regolamenti e norme comini di produzione e di imissione sul mercato;

b) effettua l' immissione sul mercato del prodotto destinato alla commercializzazione degli associati obbligatisi ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 9 del presente statuto, nel quadro di quanto previsto al 1° e 2° trattino, lettera c) dell'articolo 6 del Regolamento CEE n. 1360/78;

c) rappresenta i produttori associati nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici che esercitano le funzioni di propria competenza nella zona della sua attività, nonchè nei confronti di organismi, enti od associazioni private che perseguono scopi analoghi od affini a quelli dell' Associazione.

Ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto di associazione;

d) svolge compiti di intervento in esecuzione di regolamenti comunitari;

e) stipula convenzioni e contratti, anche interprofessionali, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;

f) stipula con privati, enti ed organnizzazioni, contratti per la fornitura di tutti i servizi necessari alla produzione e commercializzazione del prodotto, dando la preferenza, a parità di condizione, agli associati che ne abbiano le capacità;

g) promuove la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di produzione, riproduzione e commercializzazione di piante vive e di fiori;

h) promuove programmi di ricerca e di sperimentazione agraria diretti alla riconversione e realizzazione produttiva delle aziende degli associati curando, in collaborazione con i copetenti servizi nazionali e regionali ed avvalendosi di centri ed istituti pubblici e privati, la diffusione di dati ed informazioni necessari allo scopo;

i) affida d' ordinario, nel rispetto dei regolamenti cominitari e della normativa nazionale e regionale, le funzioni operative di prorpia competenza a cooperative e consorzi di cooperative associati, o ad altri organismi associativi di produttori agricoli associati, o a singoli associati particolarmente attrezzati;

l) riscuote unitariamente premi, incentivi, integrazioni di prezzo, da chiunque disposti in favore dei suoi associati e provvede alla successiva ripartizione in base ai criteri erogazione;

m) può compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari direttamente finalizzate al migliore conseguimento dei fini istituzionali;

n) può costituirsi parte civile nelle controversie aventi per oggetto danni di qualsiasi natura alla produzione di soci.

L' Associazione ha la disponibilità del prodotto e la esercita direttamente od indirettamente per il tramite di Cooperative, Consorzi di Cooperative ed altri organismi di produttori agricoli ad essa aderenti e che abbiano la disponibilità del prodotto.

TITOLO II


ART. 5

Possono essere ammessi all' Associazione i soggetti considerati produttori agricoli a norma dell' articoli 1, comma 2°, della legge n. 674 del 20 ottobre 1978, così come indicato dall' articolo 5, paragrafo 1 del Reg. CEE n. 1360/78 i quali producono per il mercato entro la zona definita nonchè le Cooperative, loro Consorzi ed altri Organismi associativi costituiti eslusivamente da produttori agricoli, per la produzione e la commercializzazione dei prodotti nella zona stessa e per l' incremento, il miglioramento e la valorizzazione della produzione;

E' altresì ammessa la partecipazione di produttori agricoli, Cooperative, loro Consorzi ed altri Organismi associativi di zone limitrofe in cui non siano costituite le corrispondenti organizzazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, punto 3 della Legge Regionale n. 27/80.

Non possono essere ammessi all' Associazione:

a) i soggetti considerati produttori a norma del comma 1 del presente articolo, che svolgono attività concorrenti o contrastanti con gli interessi dell' associazione;

b) i produttori singoli che facciano parte di Cooperative ed altri Organismi associativi che aderiscono direttamente o tramite Consorzi alla Associazione stessa o ad altre del medesimo settore nello stesso territorio.

ART. 6

L' aspirante associato deve indirizzare domanda alla Associazione contenete le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, numero di codice fiscale, ed eventualmente partita IVA;

b) ubicazione ed estensione dei terreni in atto adibiti o in corso di conversione alle produzioni che interessano l' attività della Associazione nonchè il titolo in virtù del quale i terreni stessi sono condotti;

c) le qualità e le quantità prodotte e commercializzate nell'utlimo triennio.

Se la domanda è proposta da Cooperative, Consorzi di Cooperative ed altri Organismi associativi di cui al primo comma dell' articolo 5 che in virtù delle proprie norme statutarie abbiano la disponibilità del prodotto dei soci, questa deve altresì contenere:

1) la ragione sociale - o la denominazione - e la sede;

2) la qualifica della persona che sottosrcrive;

3) la delibera dell' organo competente che autorizza la produzione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento.

Alla domanda deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

4) elenco dei soci, produttori di fiori e piante vive corredato, per ciascuno di essi, delle indicazioni di cui alle precedenti lettere a), c, e, in via globale di quelle di cui alla lettera b);

5) delibera dell' organo competente che impone ai soci il rispetto delle condizioni di cui alle lettere b) e c) dell' articolo 6 del Reg. CEE 1360/78;

6) la specificazione che i rapporti economici tra l' organismo associativo aderente all' Associazione ed i propri singoli associati permangono regolati dal rispettivo statuto.

Con la domanda, l' aspirante deve dichiarare di assumere l' impegno di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni degli Organi sociali nonchè di assumere gli obblighi previsti alle letetre a), b) e c) dell'articolo 9.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di chiedere all' aspirante associato ulteriori informazioni e la esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonchè il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

ART. 7

Le domande di iscrizione sono annotate su apposito registro tenuto dall' Associazione ed aperto alla consultazione degli associati.

Ciascun associato può presentare motivata opposizione all' accoglimento delle domande entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di annotazione sul registro.

L'opposizione è proposta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata, sottoscritta dall'opponente.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo decide sulle domande di ammissione e sulle opposizioni,dandone comunicazione motivata all' interessato entro 15 giorni dalla deliberazione.

Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

ART. 9

Con l' iscrizione l' associato assume nei confronti dell' Associazione l' impegno a mantenere il vincolo almeno fino al compimento del terzo anno dalla data di riconoscimento dell' Associazione, salvo il caso in cui perda la qualifica di cui all' articolo 5 o che entri a far parte di Cooperativa, Consorzio di Cooperative, Organismo associativo di cui all' articolo 5, aderente all' Associazione.

L' associato, oltre agli obblighi previsti nei precendi articoli ed al primo comma del presente articolo, assume altresì nei confronti dell' Associazione i seguenti obblighi:

a) di osservare, in materia di produzione ed immissione sul mercato, le norme adottate dall' Associazione di cui al punto a) dell'articolo 4 del presente Statuto;

b) di effettuare l' immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione, conformemente al primo trattino, lettera c), dell' articolo 6 del regolamento CEE n. 1360/78:

c) ovvero di far effettuare dall' Associazione l' immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione conformemente al secondo trattino, lettera c), dell' articolo 6 del regolamento CEE n. 1360/78.

L' associazione può tuttavia autorizzare l' associato ad effettuare l' immissione sul mercato di una parte della produzione conformemente al punto b) del presente articolo;

d) di contribuire alla costituzione di fondi di intervento necessari per il conseguimento degli scopi sociali.

Gli obblighi di cui ai punti a), b), e c) del presente articolo non si applicano alla parte della produzione per la quale l' associato aveva concluso contratti di vendita ovvero concesso opzioni prima della sua adesione all' Associazione, a condizione che quest' ultima sia stata informata prima dell' adesione della portata e della durata degli obblighi contratti.

ART. 10

L' associato è tenuto a corrispondere all' associane i contributi annualmente determinati dall' Assemblea.

ART. 11

Il nuovo associato deve versare la quota di ammissione, nella misura stabilita dall' Assemblea, entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono ripetibili.

ART. 12

Al socio che non adempie le obbligazioni assunte sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni recati all' Associazione, i seguenti provvedimenti:

a) sanzione pecuniaria;

b) sospensione a tempo determinato dai benefici della appartenenza all' Associazione, fermi gli obblighi assunti;

c) espulsione.

I regolamenti di cui all' articolo 4 lettera a) determinano le specifiche ipotesi di applicabilità dei provvedimenti stabiliti dal presente articolo, ivi compresa la misura della sanzione pecuniaria, differenziata, per i produttori singoli e per le Cooperative, Consorzi di Cooperative e per gli organismi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera i provvedimenti di cui sopra, avverso i quali è dato ricorso al giudizio del Collegio dei Probiviri previsto all' articolo 28.

La determinazione della misura del danno arrecato all' Associazione dell' inadempienza dell' associato, causa del provvedimento, è rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri.

ART. 13

E' escluso l'associato:

a) che non è in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità dell' Associazione;

b) che reca danno morale o materiale all' Associazione;

c) che non corrisponde per due annualità consecutive il contributo associativo;

d) che abbia interessi contrastanti con quelli dell' Associazione;

e) che non svolga più un' attività economica tale da giustificare la sua appartenenza all' Associazione e comunque non conforme sotto il profilo soggettivo ed oggettivo stabilito a quanto stabilito nell' articolo 5.

Avverso il provvedimento di esclusione, adottato dal Consiglio Direttivo, è dato ricorso al giudizio del Collegio dei Probiviri di cui all' articolo 28 entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione.

ART. 14

Il recesso è consentito all' associato dopo il terzo anno dalla data di riconoscimento dell' Associazione, a condizione che ne faccia domanda a dodici mesi prima della data dalla quale si chiede il recesso, oppure quando entri a far parte di Cooperative o altre forme associative o loro Consorzi aderenti all' Associazione.

Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa, trascorso il quale termine il recesso si intende produttivo di tutti gli effetti.

Il socio resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti dell' Associazione antecedentemente alla data di recesso.

TITOLO III

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 15 Gli organi dell' Associazione sono:

- l' Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Comitato Esecutivo;

- il Presidente;

- il Collegio Sidacale;

- il Collegio dei Probiviri.

ART. 16

L' Assemblea degli associati è ordinaria e straordinaria.

L' Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale.

L' Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, ogni volta che quest' ultimo ne riconosca la necessità oppure che ne faccia richiesta per iscritto un numero di soci aventi diritto a voto non inferiore al 20% (venti per cento) del totale degli associati.

ART. 17

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono costituite dagli associati in regola con il pagamento dei contributi.

A ciascun produttore associato, sia questo socio individuale o membro di società Cooperativa, Consorzio di Cooperative od altro Organismo associativo, spetta un voto.

Salvo quanto previsto ai successivi articoli 18 e 19 (asseblee parziali) il ricorso alla delega è consentito esclusivamente a favore di un componente il nucleo familiare del produttore associato.

Quando siano state svolte le Assemblee parziali previste e disciplinate dai successivi articoli 18 e 19, le Assemblee di cui al primo comma saranno costituite dai delegati eletti nelle Assemblee parziali che devono intervenire personalmente.

ART. 18

Quando il numero dei produttori associati, siano essi produttori singoli o membri di società Cooperativa ed altro Organismo associativo, si asuperiore a 300 l' Assemblea generale di cui all' articolo precedente è costituita dai delegati eletti nelle Assemblee parziali, convocate dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo, possibilmente nelle località ove risiedono non meno di 50 associati e presiedute da un membro del Consiglio stesso a ciò appositamente delegato.

Le Assemblee parziali eleggono con il sistema proporzionale, un delegato ogni numero 10 voti degli associati intervenuti di persona o per delega.

Se il numero dei voti non è esatto multiplo di 10 ed il resto supera i 5 viene eletto un delegato anche per questo.

Le società Cooperative, i loro Consorzi e gli altri Organismi associativi che partecipano all' associazione eleggono, con propria assemblea, i delegati nella proporzione di cui al comma precedente.

I delegati devono essere associati e non possono assumere delega di altro associato.

ART. 19

Le Assemblee, se generali, sono convocate mediante sia tramite avviso i convocazione, firmato dal Presidente dell' Associazione da affiggere nella sede dell' Associazione e negli uffici o sezioni periferiche se istituiti, che tramite lettera di convocazione indirizzata ai singoli associati. Nel caso si tengano Assemblee parziali, queste dovranno svolgersi almeno 15 giorni prima dell' Assemblea generale.

La convocazione sarà fatta con lo stesso sistema del comma precedente, limitatatmente al territorio interessato all' Assemblea parziale.

L' avviso di convocazione dovrà essere emanato almeno 10 giorni prima dell' adunanza.

Tanto per l' Assemblea generale che per le Assemblee parziali, l' avviso di convocazione dovrà contenere la materia da trattare, il luogo, la data e l' ora della prima adunanza ed, eventualmente, della seconda adunanza che non può avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima.

ART. 20

Le Assemblee generali e parziali sono valide, in prima convocazione, quando sia rapresentata la maggiornaza (la metà più uno) degli associati aventi diritto al voto.

In caso di Assemblee parziali il riferimento è fatto al numero degli associati chiamati a costituirle.

In seconda convocazione l' assemblea è valida quando sia rappresentato almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto, salvo i casi previsti dall' articolo 2 n. 4 della Legge n. 674/78 (delibere relative a regolamenti per il funzionamento dell' Associazione, a programmi di promozione e di commercializzazione, alla stipula di convenzioni e contratti in rappresentanza dei propri associati per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l' immissione sul mercato dei prodotti) per è necessario sia rappresentato almeno un quinto degli associati.

Le delibere destinate destinate ad avere efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati, in casi di grave necessità, ai sensi dell' articolo 3 della Legge n. 674/78 e le modifiche allo Statuto, richiedono sempre il voto favorevole della maggioranza degli associati.

ART. 21

E' di competenza dell' Assemblea:

a) approvare i bilanci preventivi, i rendiconti e la relazione annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;

b) nominare il Consiglio direttivo, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri;

c) deliberare le generali direttive di azione per il conseguimento delle finalità dell' Associazione;

d) deliberare sulle materie di cui alle lettere a), e), f), dell' articolo 4;

e) deliberare la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi degli associati e di Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri;

f) deliberare le modificazioni della zona di produzione di cui all' articolo 1;

g) determinare la quota di ammissione nonchè il contributo annuo a carico degli associati, occorrente per il funzionamento dell' Associazione, tenendo conto del valore della loro produione.

ART. 22

Il Consgilio Direttivo è composto da non meno di 9 e non più di 21 membri.

Quelora nell' Assemblea siano state votate più liste, ciascuna delle quali presentate da almeno 20% (venti per cento) degli associati, i seggi del Consiglio Direttivo vengono ripartiti tra i candidati delle liste che hanno riportato il maggior numero dei voti, in ragione di due terzi ai candidati della lista cha ha ottenuto i maggiori suffragi ed il restante terzo ai candidati delle liste di minoranza.

Il Consiglio Direttivo può invitare ad assistere alle prorpie riunioni esperti e persone designate dai reppresentanti locali delle Pubbliche Amministrazioni e dagli Enti Pubblici territoriali interessati alla produzione.

Il Consiglio Direttivo elegge il presidente e uno o più Vce Presidenti, scegliendoli fra i suoi membri.

Il Consiglio resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Se nel corso dell' esercizio vengono a mancare uno o più membri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nominando il candidato od i candidati primi non eletti della lista alla quale appartenevano il membro o i membri mancanti.

I membri così eletti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio e assumeranno l'anzianità dei consiglieri da essi sostituiti.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

La convocazione è fatta a mezzo raccomandata da spedirsi non meno di 7 giorni prima delle adunanze; nei casi di urgenza a mezzo telegramma in modo che i consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno non festivo prim della riunione.

ART. 23

E' di competenza del Cosiglio Direttivo:

a) provvedere alla formulazione dellle proposte da sottoporre all' Assemblea degli associati;

b) deliberare la convocazione dell' Assemblea e curare l' esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;

c) deliberare la convocazione delle Assemblee parziali e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto;

d) deliberare sulle domande di ammissione;

e) affidare gli incarichi direttivi;

f) predisporre i bilanci preventivi, i rendiconti e la relazione annuale da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea;

g) deliberare sulle materie di cui alle lettere g), h), l), m), n), del precedente articolo 4;

h) deliberare l'affidamento dell' esercizio di funzioni operative di competenza dell' Associazione di cui all' articolo 4 lettera i);

i) determinare le modalità di gestione dei fondi di intervento di cui all' articolo 21 lettera e);

l) deliberare l' eventuale istituzione di sedi secondarie.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, ha tutti i poteri di ordinaria e starordinaria amministrazione non espressamente riservati o attribuiti alla Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri, per singoli atti o categorie di atti, al Comitato Esecutivo.

Per affiancare ed assistere la Presidenza nello studio e nella trattazione di argomenti di notevole importanza, il Cosiglio Direttivo può costituire Commissioni speciali: queste avranno carattere consultivo e di esse il Consiglio direttivo potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consiglio stesso e non soci, in ragione della loro particolare preparazione e competenza.

Potranno inoltre essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo tecnici, anche se non soci.

ART. 24

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L' incaricato amministrativo dell' Associazione partecipa alle adunanze, con voto consultivo, ed esercita le funzioni di segretario.

ART. 25

Il Comitato Esecutivo è composto dal presidente, dal o dai Vice Presidenti e da due membri scelti dal consiglio Direttivo nel proprio ambito.

E' di competenza del Comitato Esecutivo:

a) porre in atto le iniziative e quanto altro necessario per l' attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sulle materie di cui ai punti g), ì), l), di cui al precedente articolo 4;

b) nominare, promuovere, licenziare il personale, ad eccezione dell' affidamento degli incarichi direttivi di competenza del Consiglio Direttivo;

c) deliberare sugli atti o categorie di atti per i quali gli sia stata conferita delega dal Congiglio direttivo.

Per la validità delle adunanze e l' adozione dele delibere del Comitato si applicano le disposizioni del precedente articolo 24.

Il Comitato esecutivo resta in carica fino alla scadenz del Consiglio Direttivo.

I suoi membri sono rieleggibili.

ART. 26

Il presidente rappresenta l' Associazione anche in giudizio; spetta al Presidente di promuovere le azioni davanti all' autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e di nominare procuratori alle liti e avvocati.

Il Presidente, nel caso di sua assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti all' uopo designato.

Al Presidente ed, eventualmente, ai Vice presidenti, compete una indennità di carica da determinarsi dal Consiglio direttivo.

ART. 27

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche tra estranei alla Associazione, i quali nominano nel loro seno il Presidente.

La ripartizione dei seggi avverrà seguendo gli stessi criteri di cui all' articolo 22, secondo comma.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 28

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri scelti tra i non associati, i quali nominano nel loro seno il Presidente.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

TITOLO IV

PATRIMONIO - ENTRATE DELL' ASSOCIAZIONE - RENDICONTI

ART. 29

Il patrimonio dell' Associazione è costituito:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni, o comunque sono o vengano in proprietà dell' Associazione;

b) dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l' Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, destina a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio.

ART. 30

Le entrate dell' Associazione sono costituite:

a) dalle quote di ammissione;

b) dai contributi che gli associati devono all' Associazione nella misura annualmente stabilita dalla Assemblea;

c) dalle rendite patrimoniali;

d) dagli eventuali contributi degli Enti pubblici e privati, regionali, mazionali ed esteri.

ART. 31

L' esercizio sociale dell' Associazione si chiude al 31 dicembre di ciascun esercizio.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all' Assemblea il relativo rendiconto e le sue proposte concernenti gli eventuali residui attivi o passivi.

TITOLO V

GIUDIZIO ARBITRALE

ART. 32

Le controversie fra gli associati e tra questi e l' Associazione, così durante il rapporto di associazione come al suo termine, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferite al giudizio del Collegio dei Probiviri di cui all' articolo 28.

Il termine perentorio per ricorrere al giudizio del Collegio dei Probiviri, quando non diversamente fissato, è di 30 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto di gravame.

Il Collegio per le materie compromissibili decide secondo rito a norma degli articoli 816 e seguenti C.P.C..

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 33

Il primo Consiglio direttivo dell' Associazione dura in carica un solo anno ed è composto da 9 membri.

ART. 34

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni, alla legge 674 del 20 ottobre 1978 e alla legge regionale n. 27/80 attuative del Reg. CEE n. 1360/78 del 19 giugno 1978.



REGOLAMENTO DELLE SEZIONI ASPROFLOR
(Approvato il 14/04/1997)
Rapporti tra associazione e Sezioni Provinciali o Interprovinciali

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Art. 1
Ai sensi dell'art. 1 dello statuto sono istituite le sezioni Provinciali e/o Interprovinciali.
Fanno parte della sezione provinciale o interprovincialre tutti i soci, singoli o associati, le cui aziende o sedi legali ricadano nella provincia o zona, in oggetto.
L'appartenenza alla Sezione si determina automaticamente all'atto della loro assunzione a socio.

Art. 2
La Sezione è una articolazione territoriale con autonomia organizzata, consultiva e gestionale dell'Associazione priva di compiti di rappresentanza esterna, fatto salvo il caso in cui gli sia espressamente conferita dall'Associazione.

Art. 3
Compiti della Sezione:
collaborare all'attuazione, nell'ambito del territorio di competenza, di quanto deliberato dal Consiglio direttivo e dell'Assemblea dell'Associazione; promuovere e coordinare per conto dell'Associazione ed in osservanza ai suoi programmi, l'assistenza tecnica specialistica degli associati;
informare il Consiglio Direttivo su quanto di tecnico, commerciale, organizzativo si sta attuando nella provincia o provincie, onde migliorare le forme di intervento dell'Associazione; curare la divulgazione di notizie, dati tecnici e risultati di sperimentazione; curare, per conto dell'Associazione in osservanza alle norme di funzionamento, la raccolta e la trasmissione dati in merito alla tenuta del libro di carico e scarico, quale strumento di controllo dell'Associazione sui propri soci; proporre al Consiglio direttivo particolari forme di intervento interessanti l'ambito territoriale di competenza; promuovere accordi e collaborazioni con le Organizzazioni Professionali, Cooperative ed altri Enti operanti nell'area di competenza, per l'attuazione di programmi di lavorazione, stoccaggio, commercializzazione o altre iniziative assunte del consiglio Direttivo; realizzare quanto altro sarà deliberato dal Consiglio Direttivo relativamente a quell'ambito provinciale o interprovinciale.

Art. 4
E' istituito presso la Sezione il Comitato Provinciale o Interprovinciale.
Il Comitato Provinciale o Interprovinciale viene nominato dagli associati della Sezione in occasione dell'assemblea o delle Assemblee parziali dell'Associazione convocate secondo le norme previste dallo Statuto Sociale.
I componenti del Comitato Provinciale o Interprovinciale non possono essere meno di tre.
Il comitato resta in carica tre anni e viene rieletto in concomitanza con il Consiglio Direttivo.
Fanno parte di diritto del Comitato Provinciale o Interprovinciale i componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione della provincia o delle provincie di appartenenza.

Art. 5
Il Comitato Provnciale o Interprovinciale nomina il proprio interno il sio Presidente che farà parte di diritto, con voto consultivo, del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 6
Per ogni attività economica esercitata dalle singole sezioni, sarà riconosciuta una quota parte alla Associazione Regionale che verrà stabilita con delibera consigliare.

Art. 7
Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme stabilite dallo Statuto Sociale dell'Associazione

IL DIRETTIVO DELL'ASPROFLOR
(Approvato il 30/05/2006)

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Il Consiglio Direttivo e' costituito da almeno nove membri. E' eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi membri. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga utile, e comunque almeno due volte l'anno.

L'Assemblea è costituita dai soci dell Associazione. Alleghiamo qui l'elenco dei soci.

IL DIRETTIVO

Renzo Marconi - Presidente

Sergio Ferraro - Vice-Presidente

Claudio Minetto - Vice-Presidente

Carlo Baglione - Consigliere

Giannoni Armando - Consigliere

Pierangelo Oioli - Consigliere

Francesco Pelassa - Consigliere

Livio Piumatto - Consigliere

Celestino Lanza - Consigliere

Luigi Ratti - Consigliere

Paolo Roagna - Consigliere

IL COLLEGIO SINDACALE

Gianfranco Martinelli - Presidente

Franco Baglione - Membro effettivo

Luciano Lotto - Membro effettivo

Partecipano inoltre alle riunioni del Direttivo:

Monica Lavrano - in qualità di Amministratore e segretaria

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